STATUTO ASSOCIAZIONE

DEFINIZIONI

Art. 1 - Costituzione

È costituito in Castelnuovo del Garda (Verona) il Complesso Musicale denominato “Banda Cittadina di Castelnuovo del Garda”, con attuale sede in Via Castello 1, del quale fanno parte i Soci effettivi e i Soci benemeriti.

La Banda Cittadina di Castelnuovo del Garda, di seguito denominata “Complesso Musicale”, è un’associazione culturale senza scopo di lucro, autonoma, apolitica, apartitica.

Art. 2 - Finalità

Il Complesso Musicale persegue, primariamente nel comune di Castelnuovo del Garda, le seguenti finalità:

a) Adotta ogni utile iniziativa e realizza qualsiasi attività volte al proprio miglioramento artistico ed organizzativo, mediante la qualificazione dei propri componenti.

b) Favorisce l'educazione e la formazione musicale, in particolare dei giovani, attraverso la promozione di corsi e altre attività atte allo scopo.

c) Organizza e/o partecipa a manifestazioni, rassegne, concerti, concorsi, ricerche e quant’altro possa essere utile alla diffusione della musica e al recupero dei valori sociali e popolari, soprattutto della propria comunità.

d) Cura i rapporti con Istituti, Enti ed Associazioni, particolarmente di volontariato.

Durante la vita dell’Associazione, è espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o di capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 3 - Organi statutari

Sono Organi del Complesso Musicale: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Presidenza, il Presidente e il Collegio dei Sindaci.

Il Presidente, il Consiglio e il Collegio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Per ricoprire incarichi statutari è necessario il compimento del diciottesimo anno di età.

I componenti degli Organi non percepiscono compensi o indennità.

Art. 4 - Responsabilità

Qualsiasi incarico ricoperto dai componenti dei vari Organi è libero, volontario, spontaneo e gratuito, per cui nessuna responsabilità è da attribuire al Complesso Musicale e ai suoi rappresentanti negli Organi per danni, incendi, infortuni o sinistri vari che accadessero prima, durante e dopo qualsiasi attività. Il singolo Socio se ne assume in pieno ogni responsabilità e conseguenza.

Art. 5 - Soci

Sono Soci effettivi i singoli individui che, presentando i requisiti di cui al comma successivo e accettando le norme statutarie e ogni eventuale regolamento del Complesso Musicale, chiedono di essere ammessi allo stesso e vengono iscritti nel Libro dei Soci dal Consiglio di Presidenza.

Sono Soci effettivi gli esecutori del Complesso Musicale, i membri in carica componenti il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Sindaci, gli incaricati di servizi duraturi prestati gratuitamente e allievi frequentanti i corsi della Scuola di Musica. Essi compongono l'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Presidenza provvede ad aggiornare almeno annualmente il Libro dei Soci.

Si ottiene la qualifica di Socio effettivo dopo novanta giorni dall’iscrizione nel Libro.

Viene esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il Socio, nel chiedere l’ingresso nell’Associazione, non può limitare temporalmente la propria partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso. L’iscrizione del Socio non può essere limitata temporalmente in modo preventivo.

Il Complesso Musicale può richiedere ai Soci effettivi il versamento di una quota associativa simbolica. Gli associati non sono comunque tenuti a corrispondere nulla all’Associazione salvo la sola quota associativa ordinaria. La quota o contributo associativo non è rivalutabile ed è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Sono Soci benemeriti gli individui che l’Assemblea dei Soci ritiene si siano distinti per particolare attaccamento ed aiuto al Complesso Musicale. Possono essere invitati all’Assemblea dei Soci, cui però partecipano col solo diritto di parola.

La qualifica di Socio si perde per dimissione e per radiazione comminata dal Consiglio di Presidenza. In caso di radiazione, il Socio può ricorrere contro la decisione presentando istanza motivata al Collegio dei Sindaci. Se quest’ultimo delibera a favore del Socio radiato, la decisione definitiva spetta all’Assemblea dei Soci.

Il decadimento dallo stato di Socio si perde altresì dopo dodici mesi di continuata e ingiustificata assenza dalle attività dell'Associazione

ORGANI

Art. 6 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita dai componenti di cui al precedente art. 5. Essa delibera sulle linee guida del Complesso Musicale; approva i bilanci economici redatti dal Consiglio di Presidenza, lo Statuto del Complesso Musicale, le Convenzioni con il Comune o con altri enti ed eventuali loro modifiche; elegge il Consiglio di Presidenza e il Collegiodei Sindaci.

Essa viene convocata dal Presidente in seduta ordinaria per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale, redatto dal Tesoriere in accordo con il Consiglio di Presidenza, e per l’approvazione della Relazione programmatica di cui all’art. 7.

L’Assemblea ordinaria può inoltre essere convocata dal Presidente per la discussione di delibere.

L’Assemblea ordinaria è inoltre convocata ogniqualvolta lo richiedano, per iscritto, o i due terzi del Consiglio di Presidenza o i due terzi del Collegio dei Sindaci o un terzo dei Soci effettivi.

L'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria è validamente costituita con la metà più uno dei Soci effettivi in prima convocazione e con qualsiasi numero in seconda convocazione e delibera con la maggioranza dei Soci con diritto di voto presenti.

È convocata altresì dal Presidente in seduta straordinaria per l’elezione degli Organi, per le modifiche dello Statuto e per l’approvazione o la modifica di Convenzioni con Comuni, Associazioni o altri enti.

L'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria è validamente costituita con i due terzi dei Soci effettivi in prima convocazione e con qualsiasi numero in seconda convocazione. Essa delibera con la maggioranza dei Soci con diritto di voto presenti.

Nell’Assemblea hanno diritto di voto, secondo il principio del voto singolo, e di parola tutti i Soci maggiorenni, con pari diritti, che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci.

Ogni Socio maggiorenne gode di elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi dell'associazione. I Soci minori di età vengono convocati con diritto di parola. Viene comunque garantito il diritto all'espressione del loro voto attraverso chi esercita la potestà genitoriale.

La convocazione dei Soci all’Assemblea avviene tramite avviso pubblicato in Sede e sulle pagine elettroniche dell'Associazione. La convocazione deve essere diffusa con un anticipo di almeno venti giorni dalla prima convocazione. Può essere convocata con preavviso di tre giorni qualora vi fossero specifici ed eccezionali motivi d’urgenza e purché l’ordine del giorno non preveda l’elezione degli Organi.

Delle deliberazioni dell’Assemblea e dei bilanci o rendiconti presentati e discussi dalla stessa viene redatto verbale, che resterà archiviato e a disposizione dei Soci.

Art. 7 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza delibera secondo le norme dello Statuto e secondo la Relazione programmatica approvata dall’Assemblea. Si impegna ad aggiornare i Soci con adeguate forme di pubblicità delle proprie deliberazioni.

Il Consiglio di Presidenza, entro trenta giorni dalla sua elezione, deve riunirsi per la stesura della Relazione programmatica, da presentare all’Assemblea dei Soci secondo quanto previsto dall’art. 6, e per la nomina al proprio interno del Presidente, di uno o due Vice Presidenti, del Segretario e del Tesoriere. Ai Consiglieri possono inoltre essere affidate specifiche deleghe.

Il Consiglio può assegnare specifici incarichi a titolo gratuito e senza indennità a Soci esterni al Consiglio stesso. Essi possono essere invitati a partecipare ai lavori del Consiglio con solo diritto di parola.

Il Consiglio di Presidenza, convocato dal Presidente almeno bimestralmente, è validamente costituito con metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice; in caso di parità di voti viene considerato doppio il voto espresso dal Presidente.

È suo compito programmare l’attività del Complesso Musicale nel rispetto delle finalità di cui all’art. 2 e quindi redigere i bilanci economici, che deve presentare all’Assemblea almeno una volta all’anno per ottenerne l’approvazione.

Il Consiglio può disporre la radiazione di un Socio nei casi di gravi violazioni dello Statuto e di comportamenti che arrechino pregiudizio all’Associazione.

Il Consiglio è composto di soli Soci effettivi, in numero di sette, che vengono eletti secondo quanto prescritto dal precedente art. 6. In caso di parità di preferenze, risulta eletto il Socio più giovane d’età.

In caso di dimissioni o di decadenza per impossibilità permanente di uno o più membri del Consiglio, si procede alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per l’elezione dei sostituti fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio stesso.

Art. 8 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante del Complesso Musicale. Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio di Presidenza. Vigila sul regolare funzionamento degli

Organi Statutari, adottando quei provvedimenti che ritiene necessari e urgenti. Coordina l'attività del Complesso Musicale per il raggiungimento dei fini statutari.

Art. 9 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è l'organo di controllo del Complesso Musicale. Ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle norme statutarie, di raccogliere eventuali istanze di impugnazione di delibere assembleari o altre indicate nello Statuto stesso e di funzionare come Organo dei Revisori dei Conti.

È composto da tre Soci con almeno dieci anni di anzianità nel Complesso Musicale, eletti dall’Assemblea dei Soci con le medesime modalità indicate per l’elezione del Consiglio di Presidenza. Fa eccezione il caso di parità nel numero di preferenze, per il quale per il Collegio prevale il Socio con maggiore anzianità di servizio nell’Associazione.

In caso di dimissioni o di decadenza per impossibilità permanente di uno o più membri del Collegio, si procede alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per l’elezione dei sostituti fino alla scadenza naturale del mandato del Collegio stesso.

ALTRE NORME

Art. 10 - Maestro Direttore

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Presidenza, nomina un Maestro titolare ed eventualmente, su indicazione dello stesso, un Vice Maestro. Al Maestro è affidata la responsabilità tecnico-artistica del Complesso Musicale e, perciò, le prove di assieme, la direzione dei servizi bandistici e il coordinamento dell'attività di formazione degli allievi. Al Maestro e Vice Maestro può essere corrisposto un compenso le cui modalità e importi vengono proposti dal Consiglio di Presidenza e approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il Maestro, o in sua rappresentanza il Vice Maestro, partecipa al Consiglio di Presidenza se invitato e di diritto all'Assemblea dei Soci con la sola facoltà di parola, a meno che non sia già membro effettivo con pieni diritti.

Art. 11 - Obblighi morali

Tutte le prestazioni e le attività dei Soci sono libere, volontarie, spontanee e gratuite, per cui nessuna responsabilità è da attribuire agli organi responsabili del Complesso Musicale per danni a sé o a terzi, dei quali ogni singolo Socio si assume pienamente le responsabilità e le conseguenze. Ai Soci viene richiesta l'osservanza dello Statuto e un comportamento che non arrechi nocumento o disdoro al Complesso Musicale. Provvedimenti a favore o a carico dei Soci vengono presi dal Consiglio di Presidenza con successiva informazione all'Assemblea dei Soci per quelli di maggiore rilevanza.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio del Complesso Musicale è costituito da beni mobili e immobili che, in qualunque modo, vengano in possesso dello stesso.

Le entrate sono costituite dai proventi per i servizi resi, dalle quote associative, da interessi attivi, da eventuali donazioni o contributi di terzi o di Soci.

Il Complesso Musicale può organizzare manifestazioni per raccolte pubbliche occasionali di fondi; in questo caso, redige per ognuna delle stesse un rendiconto separato.

Il Complesso Musicale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, si impegna a devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni di legge, ovvero ad affidare lo stesso all’Amministrazione Comunale di Castelnuovo del Garda allo scopo di ricostituire un altro Complesso Musicale sul territorio.

Art. 13 - Patrona

Patrona del Complesso Musicale è S. Cecilia, la cui ricorrenza viene solennizzata tra i Soci con iniziative proposte dal Consiglio di Presidenza e approvate dall'Assemblea dei Soci.

Art. 14 – Norme finali

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, i cui componenti lo sottoscrivono in segno di accettazione. Una copia del testo integrale viene offerta ad ogni Socio del Complesso Musicale.